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Normativa antiriciclaggio decreto 231/2007 |
mettiti in regola subito |
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In attesa delle disposizioni attuative, che verranno emanate
entro 18 mesi dal 29 dicembre 2007, ecco le disposizioni antiriciclaggio e relativi
chiarimenti contenuti nel D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 14/12/2007, n. 290, Serie generale, Supplemento numero 268 - che attua
la terza direttiva antiriciclaggio 2005/60/CE. |
Obblighi per i soggetti che esercitano attività finanziaria e altri soggetti (231/2007)
indicati in precedenza nel D.M. 143/2006 |
Destinatari della normativa
I soggetti che nel precedente decreto 56/2004 e nel D.M 143 del 2006 venivano
indicati come "operatori non finanziari" sono oggi i seguenti:
- soggetti che esercitano attività soggette a licenze o autorizzazioni, etc. di cui
all'art. 10, comma 2, lett. e;
- altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'art. 11, comma 3;
- altri soggetti di cui all'art. 14
La seguente tabella elenca le attività professionali incluse:
Articolo 10, comma 2, lett. e - attività soggette a licenze,
autorizzazioni, etc. |
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- commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oro per finalità industriali
o di investimento
- fabbricazione, mediazione e commercio comprese l'esportazione e l'importazione di
oggetti preziosi
- fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane
- commercio di cose antiche
- esercizio di case d'asta o gallerie d'arte
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Articolo 11 comma 3 - altri soggetti esercenti attività finanziaria |
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- promotori finanziari
- intermediari assicurativi
- mediatori creditizi
- agenti in attività finanziaria
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Articolo 14 - altri soggetti |
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- recupero crediti per conto terzi
- custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori con o senza l'impiego
di guardie particolari giurate
- gestione di case da gioco
- offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione
di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro
- agenzia di affari in mediazione immobiliare
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Gli adempimenti e gli obblighi previsti |
Gli obblighi dei soggetti coinvolti sono ora i seguenti:
Soggetti |
Adempimenti |
- Commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oro per finalità industriali
o di investimento
- fabbricazione, mediazione e commercio comprese l'esportazione e l'importazione di
oggetti preziosi
- fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane
- commercio di cose antiche
- esercizio di case d'asta o gallerie d'arte
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Obbligo di segnalazione di operazioni sospette (artt. 10 comma 2 e 41) |
- promotori finanziari
- intermediari assicurativi
- mediatori creditizi
- agenti in attività finanziaria
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Obbligo di:
- adeguata verifica della clientela (art. 15)
- registrazione (mediante comunicazione delle informazioni relative al cliente all'intermediario
mandante - art. 11, comma 5)
- segnalazione di operazioni sospette (mediante trasmissione della segnalazione al
titolare dell'attività o al legale rappresentante o ad un suo delegato, dell'intermediario
di riferimento - art. 42, comma 3)
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- recupero crediti per conto terzi
- custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori con o senza l'impiego
di guardie particolari giurate
- gestione di case da gioco
- offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione
di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro
- agenzia d'affari in mediazione immobiliare
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Obbligo di:
- adeguata verifica della clientela (art. 17)
- registrazione (artt. 37 e 39)
- segnalazione di operazioni sospette (art. 41)
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Cosa significano tali adempimenti? Ecco cosa bisogna fare in pratica
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Adeguata verifica della clientela e registrazione delle operazioni nell'Archivio
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:
- identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o
informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
- ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo
o della prestazione professionale;
- svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione
professionale
e vanno adempiuti nei seguenti casi:
- quando si instaura un rapporto continuativo;
- quando si eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti, che comportino
la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore
a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione
unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente
da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente
ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente
In determinati casi trovano applicazione obblighi semplificati o rafforzati.
Gli obblighi di registrazione hanno ad oggetto i dati identificativi del cliente
e generalità dei delegati ad operare per conto del cliente e vanno adempiuti entro
30 giorni dalla conclusione della prestazione.
L'omessa istituzione dell'archivio è punita con sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 a 50.000 euro.
Per i soggetti indicati all'art. 14, fino a quando non verranno emanati i provvedimenti
previsti dall'art. 66 comma 2 del d.lgs. 231/2007, gli obblighi di registrazione
continuano ad essere assolti con le modalità attualmente in vigore.
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Segnalazione di operazioni sospette alla
UIF
I soggetti indicati devono inviare alla
UIF, senza ritardo, una segnalazione di operazione sospetta quando
sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o
che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo.
L'omessa segnalazione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato più grave,
con una sanzione pecuniaria che va dall'1 al 40% del valore dell'operazione.
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Comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante o titoli al
portatore oltre i 12.500 euro
L'art.1 c.1 della L.197/91 stabilisce il divieto di trasferire denaro contante o
titoli al portatore tra soggetti diversi per importi complessivamente superiori
a 12.500 euro.
I destinatari della normativa antiriciclaggio devono comunicare le infrazioni al
divieto, di cui sono a conoscenza, al Ministero delle Finanze/alle Direzioni Provinciali
dei Servizi Vari competenti entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto.
L'omessa segnalazione è punita, con una sanzione amministrativa dal 3 al 30% dell'importo
dell'operazione.
Il 30 aprile 2008 è entrato in vigore l'art. 49 del d.lgs. 231/2007 che abbassa
la soglia sopra citata a 5.000 euro. Con la medesima decorrenza è abrogato
l'art. 1 della L. 197/91.
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Formazione
I soggetti indicati hanno l'obbligo di adottare adeguate misure di formazione dei
loro dipendenti e collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni
antiriciclaggio
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METTITI IN REGOLA
SUBITO
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Professionisti (231/2007) indicati in precedenza nel D.M. 141/2006 |
Gli obblighi previsti dalla normativa sono posti a carico
dei seguenti soggetti nello svolgimento della propria attività professionale in
forma individuale, associata o societaria:
- dottori commercialisti ed esperti contabili;
- revisori contabili e società di revisione;
- consulenti del lavoro;
- notai ed avvocati (limitatamente all'attività di consulenza in relazione a transazioni
economiche, transazioni finanziarie, al compimento di attività manageriali ed al
compimento in nome e per conto del cliente di operazioni di natura finanziaria o
immobiliare);
- prestatori di servizi relativi a società e trust, non ricompresi nei punti precedenti;
- ogni soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti, altri soggetti
che svolgono in maniera professionale attività in materia di amministrazione, contabilità
e tributi.
adempimenti
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Comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante o titoli al
portatore oltre i 12.500 euro
L'art.1 c.1 della L.197/91 stabilisce il divieto di trasferire denaro contante o
titoli al portatore tra soggetti diversi per importi complessivamente superiori
a 12.500 euro.
I professionisti devono comunicare le infrazioni al divieto, di cui sono a conoscenza,
al Ministero delle Finanze/alle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari competenti
entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto.
L'omessa segnalazione è punita, con una sanzione amministrativa dal 3 al 30% dell'importo
dell'operazione.
Il 30 aprile 2008 entrerà in vigore l'art. 49 del d.lgs. 231/2007 che abbassa
la soglia sopra citata a 5.000 euro. Con la medesima decorrenza è abrogato
l'art. 1 della L. 197/91.
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Adeguata verifica della clientela e registrazione delle prestazioni professionali
nell'Archivio
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:
- identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o
informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
- ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
- svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale
e vanno adempiuti nei seguenti casi:
- quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità
di valore pari o superiore a 15.000 euro;
- quando si eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione
o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro,
indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con
più operazioni che appaiono collegate o frazionate;
- tutte le volte che l'operazione è di valore indeterminato o non determinabile;
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente
da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente
ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela (e di registrazione) NON si applicano
in relazione:
- allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione
dei redditi;
- agli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2,
comma 1 della legge 12/1979.
In determinati casi trovano applicazione obblighi semplificati o rafforzati
Gli obblighi di registrazione hanno ad oggetto i dati identificativi del cliente
e le generalità dei delegati ad operare per conto del cliente e vanno adempiuti
entro 30 giorni dalla conclusione della prestazione.
L'omessa istituzione dell'archivio è punita con sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 a 50.000 euro.
Fino a quando non verranno emanati i provvedimenti previsti dall'art. 66 comma 2
del d.lgs. 231/2007, gli obblighi di registrazione continuano ad essere assolti
con le modalità attualmente in vigore.
-
Segnalazione di operazioni sospette alla
UIF
I professionisti devono inviare alla
UIF, senza ritardo, una segnalazione di operazione sospetta quando
sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o
che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo.
L'omessa segnalazione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato più grave,
con una sanzione pecuniaria che va dall'1 al 40% del valore dell'operazione.
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Formazione
I professionisti hanno l'obbligo di adottare adeguate misure di formazione dei loro
dipendenti e collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni
antiriciclaggio.
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METTITI IN REGOLA SUBITO
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Riferimenti legislativi
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Nota di chiarimento D.M. 231/2007 del 19 dicembre 2007
Decreto Legislativo 21/11/2007, n.231
Avvisi
Avviso del 24/1/2007
Avviso del 21/4/2006
Normativa
Provvedimento UIC del 29/5/2006
Provvedimento UIC del 24/2/2006 - Intermediari
Provvedimento UIC del 24/2/2006 - Operatori non Finanziari
Provvedimento UIC del 24/2/2006 - Professionisti
Decreto del Ministero Economia e Finanze 3/2/2006 n. 143
Decreto del Ministero Economia e Finanze 3/2/2006 n. 142
Decreto del Ministero Economia e Finanze 3/2/2006 n. 141
Lettera n. 38885 del 4/5/2005
Decreto ministero del tesoro 24/10/2000
Circolare UIC del 20/10/2000
Decreto ministero del tesoro 21/7/2000
Decreto ministero del tesoro 26/8/1998
Comunicato UIC del 19/6/1998
Decreto ministero del tesoro 17/6/1998
Circolare del ministero del tesoro 20/1/1995 n. 1
Decreto ministero del tesoro 29/10/1993
Comunicato stampa del ministero del Tesoro 15/1/1993
Decreto ministero del tesoro 30/12/1992
Decreto ministero del tesoro 7/7/1992
Comunicato stampa del ministero del Tesoro 5/6/1992
Decreto ministero del tesoro 19/12/1991
Legge 197/1991
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